- MUTAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE -

Art. 11 Direttive sul praticantato emanate dal C.N.G. in data 22-23 Novembre 2006

Qualora - per qualsiasi causa - dovesse mutare lo studio professionale dove ha avuto inizio la pratica, il praticante deve darne comunicazione scritta entro 60 giorni, al Presidente del Collegio, ove egli è iscritto.
Tale comunicazione deve essere corredata:
- a) dalla attestazione del professionista dalla quale risulti la cessazione della pratica professionale;
- b) dalla attestazione del professionista dalla quale risulti la data di continuazione della pratica.
L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non deve essere superiore a due mesi, salvo che le interruzioni non siano state determinate da servizio di leva o sostitutivo, servizio civile, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali, gravidanza, puerperio.
 
- I DOCUMENTI DA PRESENTARE SONO:
 
oltre ai 3 moduli riportati sopra occorre presentare anche il libretto di tirocinio, opportunamente compilato, che verrà vidimato e restituito al praticante per il proseguimento della pratica.
 
Ricordare che:
Il professionista presso cui il praticante continua la pratica professionale deve essere geometra o architetto o ingegnere civile iscritto al proprio Albo da almeno 5 anni e non deve avere più di 2 praticanti in totale nel proprio studio.

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