Art. 11 Direttive sul praticantato emanate dal C.N.G. in data 22-23 Novembre 2006 Qualora - per qualsiasi causa - dovesse mutare lo studio professionale dove ha avuto inizio la pratica, il praticante deve darne comunicazione scritta entro 60 giorni, al Presidente del Collegio, ove egli è iscritto. Tale comunicazione deve essere corredata: - a) dalla attestazione del professionista dalla quale risulti la cessazione della pratica professionale; - b) dalla attestazione del professionista dalla quale risulti la data di continuazione della pratica. L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non deve essere superiore a due mesi, salvo che le interruzioni non siano state determinate da servizio di leva o sostitutivo, servizio civile, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali, gravidanza, puerperio. | |||||||||||||||||||||
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