Dal giorno 9 luglio scorso è attiva la procedura per la compilazione e l'inoltro on line della comunicazione reddituale obbligatoria annuale (mod. 17/2010), riferita ai redditi professionali conseguiti nell'anno 2009, il termine di scadenza per l'inoltro è stato fissato al
15 Settembre 2010, il versamento delle eventuali autoliquidazioni in eccedenza, potrà avvenire in unica soluzione entro il 15 settembre, oppure in forma rateizzata entro il 15 settembre ed entro il 15 dicembre (per il solo contributo soggettivo e con gli interessi al 6% su base annua) sempre che la dichiarazione sia resa nei termini ed il versamento dell'integrativo sia effettuato per intero unitamente alla prima rata.
È importante ricordare che il modello 17 deve essere sempre inoltrato anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, cioč a reddito professionale zero.
La comunicazione reddituale è stata integrata, prevedendosi quest'anno la possibilità di detrazione dal volume d'affari imponibile ai fini previdenziali delle fatture riferite alle spese comuni tra più professionisti senza vincoli associativi e con espressa indicazione dei codici fiscali dei professionisti nei confronti dei quali è stata emessa la fattura
(vedi pag. 12 vademecum).
Rimane invariata la sezione dedicata alle dichiarazioni reddituali dei cosiddetti "contribuenti minimi", coloro cioè che hanno optato per il regime fiscale agevolato di esenzione dall'IVA (per tassazione forfetaria al 20%) di cui alla L. 244/08, cosiddetto "forfettone", previsto in caso di ricavi o compensi 2009 non superiori ad €. 30.000,00
(vedi pag. 12 vademecum).
I geometri cancellati nel corso del 2009 che abbiano presentato il mod. 18/C, come è noto, sono esonerati dall'invio del Mod. 17/2010 e qualora si rendesse necessario modificare gli importi già dichiarati con il modello 18/C, che saranno comunque visibili agli interessati, potranno farlo entro la data del 15 settembre 2010.
Eventuali conguagli contributivi conseguenti, in tal caso, saranno accertati e richiesti con M.Av. previo contatto da parte del personale della Cassa.
Rimane invece fermo l'obbligo per i cancellati nel 2009 che non abbiano provveduto all'invio del mod 18/C, nonostante le richieste della Cassa, di ottemperare nei termini del 15 settembre prossimo, all'invio del mod 17/2010.
Si precisa che la Cassa acquisirà comunque, anche in sede di incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, il dato dell'eventuale reddito prodotto nell'anno di cancellazione, sul quale permane l'obbligo di contribuzione soggettiva introdotto dalle recenti modifiche regolamentari in vigore dal 1.1.2008.
Infine, sul sito della Cassa, sarà disponibile, come di consueto, anche il modello 17/2010 cartaceo, da utilizzare, eccezionalmente in caso di impossibilità di collegamento ad internet, da inviare alla Cassa, anche in assenza di reddito, con raccomandata semplice, tenendo comunque presente che la dichiarazione sarà considerata irregolare e soggetta all'applicazione della relativa sanzione fino ad un massimo di 40 euro.
Anche per gli eredi sarà possibile l'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modelli cartacei (in questo caso senza sanzioni), da restituire con le stesse modalità.
Per procedere all'invio della comunicazione occorre essere muniti di matricola, password e pin che, se smarriti, potranno essere richiesti al numero verde della Cassa
800 655 873 oppure via fax al numero
06 3268 6464 mediante l'apposito modello
(cliccare qui).
È inoltre disponibile il
vademecum contente le istruzioni dettagliate per la compilazione, l'inoltro ed il pagamento delle eventuali autoliquidazioni contributive.
La comunicazione telematica deve essere effettuata anche se si è componenti di una società o associazione di professionisti e similari.
Il versamento delle eventuali autoliquidazioni contributive può essere effettuato tramite i M.Av autogenerati dalla procedura, la carta di credito speciale geometri ed il RID.
Riguardo al pagamento tramite RID, il D.Lgs. n. 11 del 27.01.2010 - recependo la direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE - ha introdotto il divieto di attribuire valuta antergata ai pagamenti a mezzo RID, imponendo il rispetto di tempistiche prefissate (approssimativamente 30 gg di cui circa 15 gg di calendario per l'autorizzativa dell'addebito e 12 gg per la dispositiva).
Il pagamento tramite RID è quindi utilizzabile solo fino al 06/08/2010: oltre tale termine, attesi i tempi tecnici di cui sopra e l'espresso divieto di antergazione della valuta, l'utilizzo del RID non consentirebbe con certezza l'accredito alla Cassa (ed il relativo addebito) entro il termine di scadenza del 15/09/2010, con conseguente aggravio di oneri nei confronti degli interessati.
Dopo il 06/08/2010 saranno utilizzabili esclusivamente i M.Av autogenerati e la carta di credito speciale
(vedi pag. 6 del vademecum).
Per le dichiarazioni inviate entro il 06.08.2010, per i cui pagamenti sia stato utilizzato il RID, la valuta sarà fissata comunque al 15.9.2010.