LE PRESTAZIONI DELLA CASSA GEOMETRI
PENSIONI, PROVVIDENZE STRAORDINARIE, INDENNITÀ DI MATERNITÀ

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti è Ente di natura associativa, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinato da Regolamento e Statuto approvati dai Ministeri Vigilanti in conformità con il Decreto 509/94. Gestisce la previdenza e l'assistenza di circa 95.000 geometri (dato 2008).
Eroga pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità, indirette, vitalizi. Corrisponde provvidenze straordinarie e indennità di maternità.


- PENSIONE DI VECCHIAIA -

Le pensioni di vecchiaia vengono erogate a coloro che anno raggiunto i 65 anni di età ed hanno maturato i 35 anni di contributi validamente versati.
Per il biennio 2007/2008 il requisito richiesto era 65 anni di età con 31 anni di contributi validamente versati.
I requisiti previsti (compimento dei 65 anni di età con 35 anni di contributi versati) verranno applicati con la seguente gradualità :


ANNO
ANNI ETÀ
ANNI CONTRIBUTI VERSATI
2007
65
31
2008
65
31
2009
65
32
2010
65
32
2011
65
33
2012
65
33
2013
65
34
2014
65
34
2015 in poi
65
35

Modalità calcolo pensione: la pensione annua è pari all'1,75% della media dei più elevati 25 redditi annuali professionali rivalutati, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 30 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Coloro i quali ai 65 anni non abbiano maturato il requisito dell'anzianità  contributiva potranno richiedere, in presenza di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, o di 5 se al momento dell'entrata in vigore delle modifiche aventi un'età pari o superiore ai 55 anni, una pensione determinata secondo il sistema di calcolo contributivo.
Le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicare alle pensione con decorrenza 2008 sono:

SCAGLIONE DI REDDITO
ALIQUOTA DA APPLICARE
€ 0 - 10.200,00
1,75%
€ 10.201,00 - 30.600,00
1,50%
€ 30.601,00 - 61.200,00
1,20%
€ 61.201,00 - 81.600,00
0,90%
€ 81.601,00 - 102.000,00
0,60%
€ 102.001,00 - 132.600,00
0,30%


- PENSIONE DI ANZIANITA -

Requisiti:
almeno 40 anni di effettiva contribuzione (volume d'affari IVA dichiarato di almeno € 7.750,00 per l'anno 2008) indipendentemente dall'età , oppure a partire dai 35 anni di effettiva contribuzione e 58 anni di età con percentuali di riduzione sull'importo annuo.
Dal 01/01/2007 è possibile dopo la richiesta di pensione di anzianità continuare ad esercitare la professione.
Modalità di calcolo: fino al 31/12/2006 calcolo su base reddituale e dal 01/01/2007 calcolo con il sistema contributivo con 40 anni di contributi, e con percentuali di riduzioni per pensione anticipata.


- PENSIONE DI INABILITÀ -

Requisiti
•  10 anni di contribuzione (5 anni se l'inabilità è causata da infortunio)
•  iscrizione alla Cassa prima del 40° anno di età
•  cancellazione dall'Albo dei geometri


- PENSIONE DI INVALIDITÀ -

Requisiti:
•  10 anni di contribuzione (5 anni se l'inabilità è causata da infortunio)
•  iscrizione alla Cassa prima del 40° anno di età
•  meno di 1/3 di capacità lavorativa residua

- PENSIONE DI REVERSIBILITÀ -

Requisiti:
in presenza di pensione già riconosciuta, spetta al coniuge ed ai figli aventi diritto (60% per il solo coniuge più il 20% per ogni figlio minorenne o maggiorenne studente o inabile a carico)

- PENSIONE INDIRETTA -

Requisiti:
spetta ai superstiti del geometra defunto senza aver acquisito diritto alla pensione
•  iscrizione prima del 40° anno di età
•  almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione al momento del decesso
•  iscrizione al momento del decesso

- PENSIONE CONTRIBUTIVA -

Requisiti:
•  65 anni di età
•  10 anni di iscrizione e contribuzione (ridotti a 5 per coloro che al 1° gennaio 2003 avevano un'età pari o superiore a 55 anni)


- PROVVIDENZE STRAORDINARIE -

A favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati che si trovano in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali, sono erogate le provvidenze straordinarie secondo quanto stabilito dall'art. 23 del "Regolamento delle Attività di Previdenza e Assistenza" e in base ai criteri per l'erogazione delle Provvidenze Straordinarie, stabiliti dalla Giunta Esecutiva.
La domanda può essere inoltrata tramite i Collegi o in forma diretta entro e non oltre 12 mesi dal verificarsi dell'evento che ha causato lo stato di bisogno, possibilmente utilizzando gli appositi  moduli predisposti dalla Cassa.

Tra i criteri per l'erogazione delle provvidenze straordinarie si rilevano essenzialmente:
•  legittima e regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno tre anni
•  i redditi complessivi del nucleo familiare
•  il periodo di inattività debitamente certificato da struttura sanitaria pubblica o privata (USL o Case di Cura convenzionate)
•  che per lo stesso evento non si ha diritto a risarcimenti o sussidi economici nei confronti di Enti Pubblici o Istituti Assicurativi, diversi dalla Cassa


- INDENNITÀ DI MATERNITÀ -

L'indennità di maternità per le libere professioniste prevista dal T.U. di cui al D. lgs del 26/3/2001, n. 151, recepito dagli artt. 26, 29 del Regolamento di Previdenza, viene riconosciuta in caso di nascita, in caso di aborto avvenuto dopo il compimento del terzo mese di gravidanza, ed in caso di adozione o affidamento preadottivo. Requisiti: Occorre essere iscritte all'Albo e alla Cassa al momento della domanda che deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dall'evento (parto, aborto o adozione).

In caso di nascita: L’indennità viene riconosciuta a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza;

In caso di aborto: L’indennità viene riconosciuta in misura pari ad 1/5 (Importo minimo per il 2008 € 876,51) se l’aborto è avvenuto tra l’inizio del quarto mese e la fine del sesto ed in misura intera se l’interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il compimento del sesto mese.

In caso di adozione: L’indennità viene riconosciuta, per le adozioni nazionali, solo a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età mentre, in caso di adozioni internazionali, l’indennità viene riconosciuta anche nel caso in cui il bambino abbia un’età superiore ai sei anni. In entrambi i casi l’indennità viene riconosciuta solo dopo aver ottenuto il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

CONDIZIONI
È necessario dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver già usufruito e di non aver titolo ad analogo beneficio presso altri Enti per effetto di lavoro dipendente o autonomo.

IMPORTO
Viene calcolata in misura pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale denunciato ai fini fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento e non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato (anno 2008: minimo per la nascita e per l'adozione pari a € 4.382,56 - minimo per l'aborto pari ad € 876,51)
L’indennità di maternità non può comunque essere superiore a cinque volte l’importo minimo. (Limite per il 2008 € 21.912,80)