I CONTRIBUTI FISSI MINIMI OBBLIGATORI
PAGAMENTI, MODALITÀ E SCADENZE PER ISCRITTI ALL'ALBO, PRATICANTI E PENSIONATI
Per il funzionamento della Cassa di Previdenza, tutti gli iscritti alla Cassa devono contribuire con dei versamenti obbligatori:
- contributo soggettivo, che è il previdenziale ed è deducibile ai fini IRPEF;
- contributo integrativo che è la maggiorazione percentuale del 4% che si applica su ogni parcella professionale;
- contributo maternità che serve per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità di maternità alle iscritte alla Cassa.

- CONTRIBUZIONE ISCRITTI ALBO SENZA AGEVOLAZIONI (OLTRE I 30 ANNI DI ETÀ) -

- CONTRIBUTO SOGGETTIVO -
- 11% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente fino a € 139.250,00 per l'anno 2010; per i redditi eccedenti € 139.250,00 la percentuale è ridotta al 3,5%
- il contributo soggettivo fisso minimo obbligatorio per il 2010 è di € 2.000,00

- CONTRIBUTO INTEGRATIVO -

- 4% del volume d’affari I.V.A. relativo all’attività professionale, da applicarsi in parcella quale maggiorazione percentuale
- il contributo integrativo minimo obbligatorio per il 2010 è di € 800,00

- CONTRIBUTO INDENNITÀ DI MATERNITÀ-
- il contributo per l'indennità di maternità per il 2010 è di € 22,00.


- CONTRIBUZIONE ISCRITTI ALBO CON AGEVOLAZIONI (SINO AI 30 ANNI DI ETÀ) -

- CONTRIBUTO SOGGETTIVO -
- 11 % del reddito netto professionale, per i redditi eccedenti € 139.250,00 la percentuale è ridotta al 3,5%
- il contributo soggettivo fisso minimo obbligatorio per il 2010 è di € 500,00 (pari a 1/4 del contributo soggettivo intero di € 2.000,00)

- CONTRIBUTO INTEGRATIVO -

- 4% del volume d’affari I.V.A. relativo all’attività professionale, da applicarsi in parcella quale maggiorazione percentuale
- il contributo integrativo non è dovuto da coloro che usufruiscono delle agevolazioni legate all'età;

- CONTRIBUTO INDENNITÀ DI MATERNITÀ-
- il contributo per l'indennità di maternità per il 2010 è di € 22,00.


- CONTRIBUZIONE ISCRITTI AL REGISTRO DEI PRATICANTI -

Dal 1° gennaio 2003 è stata introdotta la possibilità di iscrizione volontaria per i Praticanti regolarmente iscritti negli appositi Registri tenuti dai Collegi; pertanto l'iscrizione costituirà anzianità di contribuzione ai fini della pensione.
Per i Praticanti che non si iscrivono anticipatamente, vi è la possibilità di riscatto del biennio di pratica, prevedendo la possibilità del versamento, anche rateizzato, della riserva matematica, da calcolarsi rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neo-diplomati.

- CONTRIBUTO SOGGETTIVO -
- il contributo soggettivo fisso minimo obbligatorio per il 2010 è di € 500,00 (pari a 1/4 del contributo soggettivo intero di € 2.000,00)

- CONTRIBUTO INTEGRATIVO -

- il contributo integrativo non è dovuto dai geometri praticanti;

- CONTRIBUTO INDENNITÀ DI MATERNITÀ-
- il contributo per l'indennità di maternità per il 2010 è di € 22,00


- CONTRIBUZIONE PENSIONATI -

- di vecchiaia e di invalidità iscritti albo -
A decorrere dal 1/1/2003 i pensionati che proseguono l'esercizio della professione sono assoggettati al pagamento di un terzo della contribuzione soggettiva minima con l'obbligo dell'eventuale autoliquidazione in presenza di reddito professionale a partire dall’anno successivo alla data di decorrenza della pensione.
Resta fermo l'obbligo del pagamento del contributo integrativo minimo con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

- di anzianità -
Essendo venuta meno l’incompatibilità con altre attività o professioni in conformità con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2006, è stata approvata dal C.d.D. nella seduta del 24/5/2006 l’eliminazione del requisito della cancellazione dall’Albo, consentendo di conseguenza al pensionato di anzianità la prosecuzione dell’attività professionale.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, venuto meno il requisito della cancellazione dall’Albo anche i pensionati di anzianità che proseguono l'esercizio della professione sono assoggettati  a partire dall’anno successivo alla data di decorrenza  della pensione al pagamento di un terzo della contribuzione soggettiva minima con l'obbligo dell'eventuale autoliquidazione in presenza di reddito professionale.

- di inabilità -
Dall'anno successivo a quello del pensionamento non sono assoggettati ad alcun tipo di contribuzione.



- MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI FISSI MINIMI OBBLIGATORI -

La contribuzione minima – ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sulla Contribuzione – viene richiesta a mezzo bollettini MAV (inviati dalla Banca Popolare di Sondrio) in due rate, con scadenza 31 maggio e 31 luglio.
Nel caso la scadenza di un versamento sia fissata per un giorno festivo, il pagamento sarà ancora considerato nei termini se effettuato nella prima giornata utile successiva alla data di scadenza.


- MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE -

I versamenti contributivi in autoliquidazione devono essere effettuati in occasione della presentazione della comunicazione obbligatoria (Modello 17) la cui scadenza è fissata al 15 settembre di ogni anno.
Le eccedenze del contributo devono essere versate per intero entro tale data e non possono essere rateizzate.
L’unica eccedenza che può essere corrisposta in due rate è quella del contributo soggettivo: la prima rata (1/2 dell’importo) da pagare entro la suddetta data di scadenza del mod. 17 (15 Settembre), la seconda rata deve essere corrisposta entro il successivo 15 dicembre e deve comprendere gli interessi del 6% calcolati in ragione di anno (l’ammontare esatto corrisponde all’importo della 1^ rata moltiplicato per il coefficiente 1,015).
Tale modalità di versamento viene stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.
Si rammenta che quando il termine di pagamento cade in giorno di festa, lo stesso è differito al giorno successivo.


- ALTRE INFORMAZIONI -

Le novità introdotte nei Regolamenti dal Comitato dei Delegati del 29/11/2005 riguardano la frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, che viene quindi corrisposta in relazione ai mesi di effettiva iscrizione.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 la maggiorazione percentuale da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA per i geometri iscritti all'Albo Professionale è stata portata dal 2% al 4%.
A tal proposito si riporta la dicitura da citare in ogni parcella professionale con i relativi estremi normativi:
- 4% contributo integrativo CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri) Art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione CIPAG, comma 5 Decreto Interministeriale del 27/02/2003 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2003.
Si ricorda inoltre che il quarto comma dell'art. 18, del citato regolamento, dispone che tale maggiorazione deve essere applicata su tutte le parcelle, ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'Albo per prestazioni professionali comprese quelle occasionali anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto il compenso non è assoggettabile all'IVA.
L’ordinamento della Cassa non prevede alcun esonero dal pagamento del contributo integrativo e pertanto la maggiorazione percentuale deve essere sempre applicata anche nella fatturazione tra professionisti geometri ed altri professionisti.

Il Comitato dei Delegati oltre ad avere introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2006 il principio della frazionabilità in mesi dei contributi soggettivi ed integrativi ha, altresì, stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2007 un aumento graduale delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, nonché l’innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO
SOGGETTIVO MINIMO
PERCENTUALE SOGGETTIVO
INTEGRATIVO MINIMO
2007
€ 1.750,00
10%
€ 700,00
2008
€ 1.750,00
10,50%
€ 700,00
2009
€ 2.000,00
10,50%
€ 800,00
2010
€ 2.000,00
11%
€ 800,00
2011
€ 2.250,00
11%
€ 900,00
2012
€ 2.250,00
11,50%
€ 900,00
2013
€ 2.500,00
11,50%
€ 1.000,00
2014
€ 2.500,00
12%
€ 1.000,00