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DOCFA: domande & risposte |
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La circolare n° 3 del 11/04/2006 - Prot . n° 28334 ha stabilito che il termine per la presentazione in catasto delle dichiarazioni di unità immobiliari urbane, è di trenta giorni dalla data in cui l'immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato per l'uso peril quale è stato costruito. Nel caso di dichiarazioni presentate in ritardo sono applicate delle sanzioni, che vanno da 258,00 a 2.066,00 Euro. La mia domanda è se c'è un termine dopo il quale i ritardi vanno in prescrizione (cinque anni è possibile ?), e quindi le sanzioni non sono previste.
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Passati cinque anni le sanzioni cadono in prescrizione. Ai sensi dell’art. 20, primo comma, del Dlgs 472/97, l’atto di contestazione della sanzione "deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31.12. del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento
catastale". Nel caso dei DOCFA tale termine è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati ultimati i lavori e l’unità è donea a produrre reddito. Pertanto ad esempio, una variazione effettuata nel corso del 1999 che doveva essere dichiarata in catasto entro il 31 gennaio 2000 non è più sanzionabile per prescrizione del termine quinquennale a partire dal 1° gennaio del 2005.
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Geom. Martino Faedda |
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