Il candidato deve allegare, alla documentazione inerente gli esami, un documento di identità valido (art. 38, comma 3, D.P.R.
n. 445/2000).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 - Articolo 38, Comma 3:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 - Articolo 35, Comma 2:
Sono equipollenti alla carta di identità:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato. |